Con l'entrata in vigore del
nuovo Testo Unico sulla salute e sicurezza del luogo di lavoro (D.lgs
81/2008 ex 626) oltre all'autocertificazione del Documento di
Valutazione dei Rischi DVR, per le aziende con numero di
dipendenti inferiore alle 10 unità , viene resa
obbligatoria la nomina delle seguenti figure:
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47 del
Testo Unico) è eletto o designato dai lavoratori; tale figura
necessita di formazione specifica di 32 ore, come meglio
specificato nell'Art 37 ai paragrafi 10 e 11 dello stesso Testo
Unico. La carica di RLS non può essere assunta nè dal datore di
lavoro nè dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.).
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (datore di
lavoro in sigla R.S.P.P.)
E' la figura in possesso delle capacità professionali
(come meglio specificato dall' Art. 32 del Testo Unico),
designata dal datore di lavoro o dal datore di lavoro svolto,
nei casi previsti dalla legge (numero dei dipendenti inferiore a
10), che coordina e sovrintende il servizio di prevenzione e
protezione dei rischi.
Addetto
al Servizio di Prevenzione e Protezione (rischio basso in sigla
A.S.P.P.)
Personale dipendente, opportunamente addestrato e preparato, in
possesso dei requisiti indicati nell'Art 32 del Testo Unico e
quindi dell'opportuno attestato di qualifica per far parte o
delle squadre antincendio o di primo soccorso opportunamente
predisposte in relazione di quanto previsto dal documento di
valutazione dei rischi.
Preposto
Persona o personale con compiti di sovrintendere all'attività
lavorativa e garantirne la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori, esercitando un funzionale potere di iniziativa, nei
limiti dei poteri gerarchici aziendali.